LE PROCEDURE DI GARA PREVISTE DAL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

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Le innovazioni apportate dal nuovo Codice degli appalti sono un tema scottante che coinvolge diversi settori.

Il d. lgs 163/2006 è stato abrogato ed è stato integralmente riscritto l’art. 153.

Ciò ha inevitabilmente proliferato interrogativi da parte di tutti coloro che operano in materia di appalti e che da oggi in poi dovranno adeguarsi alla nuova normativa.

Con la nuova formulazione scompare il vincolo alla gara unica e si potrà optare per una delle due seguenti procedure: gara unica semplificata (comma 1-14) oppure doppia gara (comma 15).

La differenza consiste nel fatto che i procedimenti a gara unica non possono esercitare il diritto di prelazione, il quale può invece essere esercitato nella procedura a doppia gara.
Nel caso della gara unica semplificata i concorrenti dovranno presentare offerte corredate da progetto preliminare, bozza di convenzione, piano economico-finanziario, caratteristiche del servizio e gestione. Il promotore prescelto sarà tenuto, se necessario, a modificare il progetto; in caso di rifiuto, le amministrazioni interpelleranno gli altri concorrenti procedendo a scorrere la graduatoria.

Nel procedimento della doppia gara, invece, sussistono due momenti: il primo serve ad individuare il promotore, far approvare il progetto preliminare e attribuire il diritto di prelazione; il secondo consente di aggiudicare la concessione ponendo a base di gara la proposta del promotore approvata e rispetto alla quale quest’ultimo può entro 45 gg.

Esiste poi un’ulteriore procedura ad iniziativa dei privati (comma 16) che consente ai soggetti privati di sollecitare l’amministrazione nel caso questa rimanga inerte. Il privato può presentare all’amministrazione proposte relative a lavori pubblici o di pubblica utilità che, pur essendo presenti nella programmazione triennale, non risultino oggetto di pubblicazione dei relativi bandi nei successivi sei mesi; in alternativa si prevede, ai sensi dell’art. 153 comma 19, che soggetti privati possano presentare all’amministrazione in qualsiasi momento, anche al di fuori della fase di programmazione, proposte consistenti in uno studio di fattibilità per la realizzazione e la gestione di opere in concessione.

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