Credito d’imposta per pubblicità

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Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

SOGGETTI BENEFICIARI
Professionisti, Imprese (società di capitale, società di persone e ditte individuali) nonché gli enti non commerciali.

MISURA DEL BENIFICIO
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all’anno precedente. Le percentuali sono indicative in quanto il credito sarà soggetto al limite dei fondi che saranno disponibili.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, anche on line, nazionali e locali, e dal 2018 anche sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali iscritti presso il competente Tribunale e su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati della figura del direttore responsabile.

Ad oggi siamo ancora in attesa di ulteriori chiarimenti, ma pare che siano escluse dall’agevolazione le spese per l’acquisto di spazi destinati a servizi come le televendite, i pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo, e soprattutto, non sembra possibile fruire del credito in esame per le spese relative a campagne pubblicitarie effettuate con striscioni, cartelloni, locandine, banner, compresi quelli esposti nel corso di eventi sportivi o culturali, sui social network, o nelle brochure consegnate nel corso di eventi sportivi e culturali.

 

Profili temporali

Il credito d’imposta è applicabile:

– agli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, incrementali rispetto a quelli fatti nello stesso periodo dell’anno precedente 24 giugno – 31 dicembre 2016;

– agli investimenti pubblicitari effettuati dal 2018 sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, incrementali rispetto a quelli fatti nell’anno solare precedente.

Limiti e condizioni di ammissibilità

1. Il sostenimento della spesa deve essere “certificata” da un dottore commercialista o da un revisione legale.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente incompensazionetramite il modello F24.

3. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

 

Domanda di ammissione al beneficio

A regime, quindi dalle spese sostenute dal 2019, per accedere all’agevolazione è necessario inviare due comunicazioni telematiche:

  • comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotativa dei fondi per accedere al credito) da inviare tra il 1° marzo e il 31 marzo dell’anno in cui verrà effettuato l’investimento;
  • dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati (consuntiva) da inviare tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

 

Eccezionalmente:

  • per l’anno 2017 dovrà essere inviata una sola comunicazione entro periodo 22.09.2018 – 22.10.2018
  • per l’anno 2018 la prima comunicazione dovrà essere inviata nel periodo 22.09.2018 – 22.10.2018 e la seconda verrà inviata come da scadenza a regime nel periodo 01.01.2019 – 31.01.2019.

Entro il 21.11.2018 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà sul sito

http://informazioneeditoria.gov.it l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.

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