INCENTIVI PER PIANI DI AZIONARIATO

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Il Ministero e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’Avviso dell’8/11/2016, ha informato sulle modalità di accesso al Fondo per gli incentivi alle iniziative per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ecco una sintesi dello strumento agevolativo.

DESTINATARI
Possono essere ammesse al beneficio le società per azioni (SpA) italiane o di altri Paesi dell’Unione europea, con una o più sedi secondarie nel territorio dello Stato italiano, con i seguenti requisiti:
a) possedere un DURC in regola al momento dell’erogazione del finanziamento;
b) la sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può eccedere il 20% della retribuzione netta annua del lavoratore;
c) l’adesione del lavoratore alle iniziative volte ad incentivare la partecipazione al capitale e agli utili delle imprese e alla diffusione dei piani di azionariato deve essere volontaria;
d) i piani di azionariato predisposti dalle imprese che intendono accedere al beneficio di cui al presente Avviso devono prevedere una diversificazione nella tipologia dell’investimento ed una fase informativa per i lavoratori che intendono aderire.

Sono escluse dal beneficio le iniziative di acquisto mediante quote di TFR.

Il beneficio di cui al presente Avviso si applica alle azioni collocate dal 1°
gennaio 2014 (data di entrata in vigore della disposizione che ha istituito il
Fondo) al 28 febbraio 2017 ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato (articolo
2, comma 3, del decreto 20 giugno 2016).

 

BENEFICIO
E’ riconosciuta una somma pari al 30% del valore di ciascuna azione assegnata a titolo gratuito ovvero, nel caso di assegnazione a titolo oneroso, una somma pari al 30% della differenza tra il valore dell’azione e l’importo di sottoscrizione offerto ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si fa riferimento al loro valore nominale.

Qualora le richieste di accesso al beneficio superino complessivamente l’importo delle risorse disponibili sul Fondo, le quote da erogare sono proporzionalmente ridotte. La concessione del beneficio è subordinata al prioritario esame di tutte le domande.

Il beneficio riconosciuto a ciascuna impresa non può eccedere il 10% dell’ammontare complessivo del Fondo.

 

SCADENZA
La domanda di ammissione al beneficio, da compilare secondo il modello dedicato, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, inviandola improrogabilmente entro il 10 marzo 2017 all’indirizzo PEC: dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it .

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