COMUNICATO STAMPA – 04/11/2020
In osservanza del DPCM del 3 novembre 2020, che all’Articolo 1, Comma 9, lettera ‘s’ prescrive “I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo in modalità a distanza”, e “Sono consentiti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al ‘Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento al contagio da SARS-Co V-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione’ pubblicato dall’INAIL”, si comunica quanto segue:
Le imprese beneficiarie e gli enti che gestiscono piani formativi finanziati dal Fondo sono tenuti:
➢ a sospendere le attività formative in presenza programmate – fatta eccezione per i corsi di formazione specificatamente indicati nel Dpcm, tra i quali le materie di salute e sicurezza – in tutte le Regioni a partire dal 6 novembre (e non dal 5 come precedentemente indicato) e fino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe;
➢ ad attenersi comunque a quanto normativamente previsto in merito dalle Regioni e Province Autonome.
È possibile trasformare le attività d’aula in modalità “a distanza” sulla base delle indicazioni del Vademecum pubblicato sul sito.